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venerdì 16 dicembre 2011

Statuto

di Associazione - in Informazioni e Contatti


Associazione "Anna De Sio"
per la libera ricerca negli studi umanistici

Art. 1 – È costituita un’associazione culturale denominata
"Anna De Sio". Centro per la libera ricerca negli studi umanistici (d’ora in poi Associazione).

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Napoli, alla via Aniello Falcone n. 56.

Art. 3 – La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - L'Associazione è apartitica, apolitica ed ha finalità esclusivamente culturali, umanitarie, di solidarietà sociale.
L'Associazione nel perseguire le suddette finalità si atterrà ai seguenti principi:
– assenza del fine di lucro;
– democraticità della struttura;
– elettività e gratuità delle cariche associative;
– gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali verranno eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci.

Art. 5 – L'Associazione si propone di:
- promuovere la ricerca nell’ambito della storia delle religioni e dell'antropologia letteraria, nonché di tutte le tematiche filosofiche e storiche attinenti a tali aree, attraverso supporti didattici e contributi al finanziamento di pubblicazioni e di attività di specializzazione;
- promuovere la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale dell’Italia Meridionale contribuendo alla riscoperta e al restauro di singole opere e al finanziamento di ricerche storiche relative alle tradizioni "colte" locali.

L'attività dell'Associazione riguarda:
a. la promozione e organizzazione di corsi, convegni, seminari, dibattiti per introdurre o approfondire tematiche relative a quanto sopra indicato;
b. la produzione di materiale informativo e di documentazione;
c. la promozione di progetti, tavoli di confronto, ecc., su tematiche inerenti agli scopi dell’Associazione.
d. la difesa del patrimonio artistico e culturale, interagendo anche con altre organizzazioni di analoghe ispirazioni e, particolarmente, agli Enti territoriali, per la loro funzione promotrice di iniziative socio-culturali.
L'Associazione potrà eseguire qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dello scopo associativo compresa l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari ed in genere il compimento di qualsiasi operazione bancaria e la conclusione di qualsiasi operazione contrattuale di natura mobiliare e immobiliare necessaria o utile alla realizzazione degli scopi sociali.
L'Associazione si avvarrà altresì di tutti i mezzi di informazione consentiti, pubblici e privati, a livello di stampa, televisione, internet.

Art. 6 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni di qualsivoglia natura e specie che diverranno di proprietà dell'Associazione; dai fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio; da erogazioni, donazioni e lasciti eventuali.

Art. 7 - Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale e quindi le entrate dell'associazione sono costituite:
- dalle quote sociali;
- da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari manifestazioni, attività, interventi di solidarietà, che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- da versamenti volontari dei soci;
- da erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, da enti locali e da altri Enti pubblici o privati.

Art. 8 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art. 9 - Possono far parte quali soci dell'Associazione tutti coloro che, al di là di qualsiasi collocazione, abbiano, come interesse primario, la tutela, la partecipazione, lo studio e lo sviluppo degli studi umanistici.
Le ammissioni dei soci sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.
I soci verseranno all'atto dell'ammissione la quota di iscrizione che verrà stabilita dal Consiglio e per la prima volta in sede di costituzione dell'Associazione.
La qualità di socio dell'Associazione si perde solo per decesso, dimissioni, indegnità o morosità.
La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo.
L'indegnità verrà sancita dall'assemblea degli associati.
Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato, presentando comunicazione scritta.
La cessazione del rapporto associativo per morte, dimissioni ed esclusioni, non dà diritto, in alcun caso, alla restituzione delle quote sociali precedentemente versate.
I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo la cui inosservanza può dar luogo, su delibera motivata del Consiglio stesso, alla esclusione del socio.
I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 10 - Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre o cinque membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci.
In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea.

Art. 12 - Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario-Tesoriere.
L'Assemblea nomina, ove lo ritenga, un Presidente onorario, anche non socio, il quale conserva tale qualifica fino a dimissioni o decesso, ma non ha alcun potere di gestione e di rappresentanza dell'Associazione.
Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale, o altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il consuntivo ed il preventivo e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.

Art. 14 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto.
Esso procede anche alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi.

Art. 15 - Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede.
Il Presidente o in sua vece il vicepresidente dirige le riunioni del consiglio. In caso di assenza o impedimento di costoro funge da Presidente il socio più anziano,.
Di ogni riunione verrà redatto apposito verbale su apposito libro sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale verrà trasmesso per posta elettronica a ciascun socio.

Art. 16 - Il Presidente, o in sua assenza il vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, per tutti gli atti, compresi i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi; cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio e dell'assemblea.
In caso di mancanza o impedimento del Presidente tutti i poteri sopra detti spettano al Vice presidente ed in particolare i poteri di rappresentanza con particolare riferimento alle operazioni bancarie.

Art. 17 - I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 settembre mediante comunicazione inviata per posta e con ogni altro mezzo (anche elettronico idoneo a dar prova del recapito) all'indirizzo di ciascun socio,
quale risulta dalla comunicazione che il socio farà al Consiglio in sede di ammissione o con comunicazione successiva.
Per la su indicata convocazione per l’Assemblea da tenersi entro il 30 settembre, si precisa che dovrà contenere l'ordine del giorno e dovrà essere inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.

Art. 18 - L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e dei revisori dei conti, sulle modifiche dell'atto costitutivo e su tutto quanto a essa demandato per legge e per statuto.

Art. 19 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.
I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci.

Art. 20 - L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui all'art. 21 c.c.

Art. 21 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se ne ricorre il caso, due Scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige il processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 22 - La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio dei revisori costituito da tre membri eletti annualmente.
Spetta al Collegio dei Revisori accertare la regolare tenuta della contabilità: essi redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 23 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
In ogni caso il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive, risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a favore di organizzazioni che operino in identico o analogo settore o di volontariato.

L'Associazione si è costituita il 16 dicembre 2011, con atto notarile.
La registrazione è avvenuta a Napoli (Agenzia Entrate Napoli 2) il 23 dicembre 2011 al n. 15308, serie 1T.

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